Matrimonio (riduzione/omissione pubblicazioni, autorizzazioni e dispense)

COS'E'

Il servizio cura tutti gli adempimenti relativi al matrimonio (riduzione/omissione pubblicazioni, autorizzazioni e dispense).

A COSA SERVE

Il servizio soddisfa l’esigenza di ottenere la semplificazione di alcune procedure necessarie per contrarre matrimonio.

CHI

Nubendi o chiunque abbia interesse.

MODULISTICA

Non disponibile

COME FUNZIONA

Il Tribunale decide in camera di consiglio con decreto non impugnabile, sentito il parere dei P.M. e: 
o concede la dispensa da alcuni impedimenti a contrarre matrimonio (es. affinità art. 87 c.c.);
o autorizza le nuove nozze prima del termine di trecento giorni decorrenti dallo scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio (art. 89 c.c.) quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie in tale periodo (solo per vedove e straniere divorziate all’estero).

In tali casi il decreto, emesso in camera di consiglio, sentito il P.M., è reclamabile in Corte d’Appello entro 10 giorni dalla comunicazione e diventa efficace appunto dopo tale termine.

Il divieto dei trecento giorni non opera quando il matrimonio è stato dichiarato nullo per impotenza di uno dei coniugi o se è intervenuto scioglimento del matrimonio a seguito di separazione protratta per tre anni o per matrimonio non consumato;

In ogni caso, ottenuta l’autorizzazione da parte del giudice, uno degli sposi deve presentarne copia all’ufficiale dello stato civile.

A CHI DEVO RIVOLGERMI

CANCELLERIA DELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE

DOVE

Primo Piano stanza n.11

ORARI DI APERTURA

Apertura al pubblico su appuntamento: DAL LUNEDI' AL VENERDI' ORE 10:00 - 12:00 
Per informazioni telefoniche: DAL LUNEDI' AL VENERDI' ORE 10:00 - 12:00

ASSISTENZA LEGALE

Non necessaria.

COSTI

  • contributo unificato da € 98,00
  • 1 marca da bollo da € 27,00.

NORMATIVA

  • art. 100 Cod.Civ. (termini pubblicazioni)
  • art. 98 Cod.Civ. (rifiuto pubblicazioni)
  • art. 89 Cod.Civ. (divieto temporaneo nuove nozze)
  • art. 87 Cod.Civ. (dispensa impedimenti)
  • art. 84 Cod.Civ. (età minore).