Matrimonio (riduzione/omissione pubblicazioni, autorizzazioni e dispense)
COS'E'
Il servizio cura tutti gli adempimenti relativi al matrimonio (riduzione/omissione pubblicazioni, autorizzazioni e dispense).
A COSA SERVE
Il servizio soddisfa l’esigenza di ottenere la semplificazione di alcune procedure necessarie per contrarre matrimonio.
CHI
Nubendi o chiunque abbia interesse.
MODULISTICA
Non disponibile
COME FUNZIONA
Il Tribunale decide in camera di consiglio con decreto non impugnabile, sentito il parere dei P.M. e:
o concede la dispensa da alcuni impedimenti a contrarre matrimonio (es. affinità art. 87 c.c.);
o autorizza le nuove nozze prima del termine di trecento giorni decorrenti dallo scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio (art. 89 c.c.) quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie in tale periodo (solo per vedove e straniere divorziate all’estero).
In tali casi il decreto, emesso in camera di consiglio, sentito il P.M., è reclamabile in Corte d’Appello entro 10 giorni dalla comunicazione e diventa efficace appunto dopo tale termine.
Il divieto dei trecento giorni non opera quando il matrimonio è stato dichiarato nullo per impotenza di uno dei coniugi o se è intervenuto scioglimento del matrimonio a seguito di separazione protratta per tre anni o per matrimonio non consumato;
In ogni caso, ottenuta l’autorizzazione da parte del giudice, uno degli sposi deve presentarne copia all’ufficiale dello stato civile.
A CHI DEVO RIVOLGERMI
CANCELLERIA DELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE
DOVE
Primo Piano stanza n.11
ORARI DI APERTURA
Apertura al pubblico su appuntamento: DAL LUNEDI' AL VENERDI' ORE 10:00 - 12:00
Per informazioni telefoniche: DAL LUNEDI' AL VENERDI' ORE 10:00 - 12:00
ASSISTENZA LEGALE
Non necessaria.
COSTI
- contributo unificato da € 98,00
- 1 marca da bollo da € 27,00.
NORMATIVA
- art. 100 Cod.Civ. (termini pubblicazioni)
- art. 98 Cod.Civ. (rifiuto pubblicazioni)
- art. 89 Cod.Civ. (divieto temporaneo nuove nozze)
- art. 87 Cod.Civ. (dispensa impedimenti)
- art. 84 Cod.Civ. (età minore).