Separazione consensuale 411706

COS'E'

Il servizio si occupa di gestire i procedimenti relativi alla separazione consensuale attraverso la quale marito e moglie, di comune accordo, decidono dei separarsi.

A COSA SERVE

Il servizio è finalizzato a realizzare la separazione consensuale di quei coniugi che, di comune accordo, decidono di non vivere più sotto lo stesso tetto e di separarsi legalmente concordando le condizioni che regolano la separazione.

CHI

I coniugi in maniera congiunta, anche senza l’assistenza di un avvocato.

COSA DEVO FARE PER

Occorre essere coniugi.

È necessario avere:

  • ricorso per separazione consensuale in doppia copia, firmato da entrambi i coniugi;
  • estratto dell'Atto di Matrimonio, rilasciato dal Comune dove è stato celebrato;
  • certificato cumulativo di Residenza e Stato di famiglia di entrambi i coniugi (se ancora conviventi è sufficiente un certificato);
  • dichiarazione dei redditi degli ultimi DUE anni nel caso vi siano soggetti minori.

MODULISTICA

Disponibile

COME FUNZIONA

Il ricorso può essere depositato in Cancelleria anche solo da uno dei coniugi munito di apposita delega per l’altro coniuge, nel caso in cui non sia obbligatoria l'assistenza del legale, il quale provvederà invece in caso di assistenza legale obbligatoria.

Se il ricorso è presentato avvalendosi di un legale, è obbligatorio presentare una nota di iscrizione a ruolo del procedimento.

Dopo la presentazione del ricorso i coniugi:

  • devono presentarsi entrambi nel luogo, giorno e ora indicati nel decreto di fissazione dell'udienza di comparizione;

PROCEDURE ALTERNATIVE IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 162/2014 DI CONVERSIONE DEL DL 132/2014

1) convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per parte per ottenere una soluzione consensuale di separazione personale tra i coniugi senza necessità di ricorrere al tribunale.

In assenza di figli minori, ovvero di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi oppure economicamente non autosufficienti, è altresì prevista la seguente opzione:

2) accordo consensuale di separazione innanzi ad ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza di uno dei coniugi o del comune presso cui è stato trascritto l'atto di matrimonio, senza necessità di rivolgersi al tribunale. In questo caso non è esclusa l'assistenza di un legale ma è facoltativa. Per ulteriori informazioni rivolgersi ai comuni competenti.

A CHI DEVO RIVOLGERMI

Cancelleria Separazioni Consensuali e Divorzi Congiunti

DOVE

Primo Piano stanza n.9

ORARI DI APERTURA

Apertura al pubblico su appuntamento: DAL LUNEDI' AL VENERDI' ORE 10:00 - 12:00 
Per informazioni telefoniche: DAL LUNEDI' AL VENERDI' ORE 10:00 - 12:00

ASSISTENZA LEGALE

Non necessaria solo nei casi in cui non vi siano figli minorenni, incapaci o portatori di handicap, ovvero maggiorenni ma non autosufficienti; in tutti gli altri casi è obbligatoria l'assistenza legale.

COSTI

  • Contributo unificato 43.00€ da pagare con PagoPa

NORMATIVA

Artt. 149 sgg. c.c.