Adozione di persona maggiorenne

COS'E'

Il servizio si occupa di ricevere le istanze di adozione di soggetti maggiorenni.

A COSA SERVE

Il servizio soddisfa l’esigenza di consentire l'adozione di persona maggiorenne; con essa l'adottato sceglie se anteporre il cognome dell’adottante al proprio e acquisisce il diritto di succedere all’adottante nella stessa posizione dei figli legittimi, oltre che il diritto agli alimenti. L’adozione ordinaria non muta diritti e doveri dell’adottato verso la famiglia di origine e non produce effetti verso i parenti dell’adottante e verso quelli dell’adottato.

CHI

Chi intende effettuare l’adozione di persona maggiorenne.

Di regola, l’adottante non deve avere figli (legittimi o legittimati o naturali riconosciuti) minorenni e deve aver compiuto 35 anni (riducibili a 30, se il Tribunale ritiene esistente una situazione particolare che lo giustifica); deve, inoltre, superare di almeno 18 anni l’età della persona che si intende adottare.

Il tutore non può adottare la persona della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento.

COSA DEVO FARE PER

Occorre rivolgersi ad un legale.

  • copia integrale dell’atto di nascita dell’adottando, da richiedere al comune di nascita;
  • estratto dell’atto di nascita dell’adottante;
  • certificato di matrimonio (se coniugato) o di stato libero (se celibe o nubile) dell’adottante e dell’adottando;
  • certificato di morte dei genitori dell’adottando (se deceduti) (se viventi presenteranno il loro assenso nelle forme dell’art. 311 c.c.);
  • certificato di stato di famiglia dell’adottante in bollo;
  • certificato di residenza adottante e adottando in bollo.
  • Atto notorio dal quale risulti se l’adottante abbia o meno discendenti (minorenni o maggiorenni)

MODULISTICA

Non disponibile.

COME FUNZIONA

Il soggetto interessato propone ricorso al Tribunale ordinario tramite legale.

L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori può aggiungere al cognome dell'adottante anche quello originariamente attribuitogli. Salvo alcune eccezioni, l'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine e l'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato né tra l'adottato e i parenti dell'adottante. L'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione.

L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronunzia. Finché la sentenza non è emanata, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.

Trascorsi i termini per l'irrevocabilità, la sentenza viene trasmessa allo stato civile del comune di nascita dell'adottato.

A CHI DEVO RIVOLGERMI

CANCELLERIA DELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE

DOVE

Primo piano stanza n.11

ORARI DI APERTURA

Dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 13:00

ASSISTENZA LEGALE

Necessaria.

COSTI

  • contributo unificato da € 98,00
  • 1 marca da bollo da € 27,00.

NORMATIVA

Art. 291 sgg. c.c., come modificati dalla Legge n. 184 del 4 maggio 1983.