Tutela di soggetti interdetti

COS'E'

Il servizio si occupa di gestire i procedimenti relativi alla tutela di soggetti con totale infermità psico-fisica.

A COSA SERVE

L’istituto è finalizzato a tutelare le persone incapaci di provvedere ai propri interessi, ossia gli interdetti.

COSA DEVO FARE PER

Occorre essere un soggetto incapace di provvedere ai propri interessi.

La tutela si apre  a seguito di nomina del tutore provvisorio effettuata dal tribunale, ovvero di trasmissione della sentenza di interdizione pronunciata dal Tribunale.

MODULISTICA

Disponibile il modello del rendiconto annuale

COME FUNZIONA

La tutela a favore dell'interdetto si apre con la nomina del Tutore a seguito della pubblicazione (ossia del deposito in cancelleria) della sentenza di interdizione.

Al Tutore è attribuita la cura della persona, la rappresentanza dell'incapace nonché il potere di amministrarne i beni.

Il Tutore assume le funzioni dopo aver prestato, davanti al Giudice Tutelare, il giuramento di esercitare l'ufficio con fedeltà e diligenza.

Il Tutore, nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina, deve procedere all'inventario dei beni da completarsi entro trenta giorni, salvo proroga concessa dal Giudice Tutelare. Il Tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e presentare annualmente al Giudice Tutelare il rendiconto della gestione.

Alla cessazione dell'incarico il Tutore deve riconsegnare i beni dell'incapace e rendere il conto della tutela al Giudice Tutelare.

Il rendiconto è soggetto alla approvazione del Giudice Tutelare.

A CHI DEVO RIVOLGERMI

Cancelleria della Volontaria Giurisdizione

DOVE

Primo piano stanza n.11

ORARI DI APERTURA

Apertura al pubblico su appuntamento: DAL LUNEDI' AL VENERDI' ORE 10:00 - 12:00 
Per informazioni telefoniche: DAL LUNEDI' AL VENERDI' ORE 10:00 - 12:00

ASSISTENZA LEGALE

Non necessaria per il compimento degli atti del tutore; necessaria per la pronuncia dell'interdizione.

COSTI

  • Esente da contributo unificato

NORMATIVA

Artt. 343, 424 e segg. c.c.