Tutela di soggetti minori

COS'E'

Il servizio si occupa di gestire i procedimenti relativi alla tutela di soggetti minori.

A COSA SERVE

Il servizio è finalizzato a tutelare i soggetti minori privi di patria potestà. L’istituto si apre se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la potestà (assenza, scomparsa legalmente accertata, decadenza e sospensione dalla potestà, lontananza od ogni altro impedimento -materiale  o giuridico- sia pure solo di fatto, tale da non permettere l'adozione tempestiva di provvedimenti opportuni per la cura del minore).

CHI

La segnalazione al giudice Tutelare può essere effettuata:

  • Nel caso di morte dei genitori accedono i parenti del minore
  • Comune, ovvero  dell'ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione di morte di una persona che ha lasciato figli in età minore
  • Segnalazione dei Servizi Sociali
  • Dal notaio che procede alla pubblicazione del testamento
  • Dal cancelliere il quale dà notizia delle decisioni dalle quali derivi l'apertura di una tutela al giudice tutelare, dei parenti entro il terzo grado nonché a dalla persona designata come  tutore  o protutore.
  • Dal parente che ospita il minore

MODULISTICA

Disponibile

COME FUNZIONA

La procedura si apre con la nomina, da parte del Tribunale, di un Tutore al quale è attribuita la cura della persona e il potere di amministrarne i beni.

La competenza appartiene al giudice tutelare del luogo dove è la sede principale degli interessi del minore, che di solito si individua nel luogo in cui il minore risulta residente o domiciliato.

Il Tutore assume le funzioni dopo aver prestato, davanti al Giudice Tutelare, il giuramento di esercitare l'ufficio con fedeltà e diligenza.

Il Tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.

A CHI DEVO RIVOLGERMI

Cancelleria della Volontaria Giurisdizione

DOVE

Primo piano stanza n.11

ORARI DI APERTURA

Apertura al pubblico su appuntamento: DAL LUNEDI' AL VENERDI' ORE 10:00 - 12:00 
Per informazioni telefoniche: DAL LUNEDI' AL VENERDI' ORE 10:00 - 12:00

ASSISTENZA LEGALE

Non necessaria.

COSTI

  • Esente

NORMATIVA

Artt. 343, segg. c.c.