Tutela di soggetti minori
COS'E'
Il servizio si occupa di gestire i procedimenti relativi alla tutela di soggetti minori.
A COSA SERVE
Il servizio è finalizzato a tutelare i soggetti minori privi di patria potestà. L’istituto si apre se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la potestà (assenza, scomparsa legalmente accertata, decadenza e sospensione dalla potestà, lontananza od ogni altro impedimento -materiale o giuridico- sia pure solo di fatto, tale da non permettere l'adozione tempestiva di provvedimenti opportuni per la cura del minore).
CHI
La segnalazione al giudice Tutelare può essere effettuata:
- Nel caso di morte dei genitori accedono i parenti del minore
- Comune, ovvero dell'ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione di morte di una persona che ha lasciato figli in età minore
- Segnalazione dei Servizi Sociali
- Dal notaio che procede alla pubblicazione del testamento
- Dal cancelliere il quale dà notizia delle decisioni dalle quali derivi l'apertura di una tutela al giudice tutelare, dei parenti entro il terzo grado nonché a dalla persona designata come tutore o protutore.
- Dal parente che ospita il minore
MODULISTICA
Disponibile
COME FUNZIONA
La procedura si apre con la nomina, da parte del Tribunale, di un Tutore al quale è attribuita la cura della persona e il potere di amministrarne i beni.
La competenza appartiene al giudice tutelare del luogo dove è la sede principale degli interessi del minore, che di solito si individua nel luogo in cui il minore risulta residente o domiciliato.
Il Tutore assume le funzioni dopo aver prestato, davanti al Giudice Tutelare, il giuramento di esercitare l'ufficio con fedeltà e diligenza.
Il Tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.
A CHI DEVO RIVOLGERMI
Cancelleria della Volontaria Giurisdizione
DOVE
Primo piano stanza n.11
ORARI DI APERTURA
Apertura al pubblico su appuntamento: DAL LUNEDI' AL VENERDI' ORE 10:00 - 12:00
Per informazioni telefoniche: DAL LUNEDI' AL VENERDI' ORE 10:00 - 12:00
ASSISTENZA LEGALE
Non necessaria.
COSTI
- Esente
NORMATIVA
Artt. 343, segg. c.c.