Inventari
COSA, CHI, QUANDO
L’inventario contiene la descrizione dei beni, dei crediti e dei debiti appartenenti alla persona deceduta; rappresenta pertanto la sua situazione patrimoniale con riferimento al momento della morte. L’inventario è obbligatorio nel caso in cui l’erede intenda accettare l’eredità con beneficio di inventario (vedi scheda Accettazione d’eredità con beneficio d’inventario).
Possono chiedere l’inventario:
Le operazioni di inventario e la documentazione necessaria, nonché le disposizioni in tema di avvisi, sono indicati anche nelle Linee guida presenti nella sezione “Moduli”.
- Se l’erede è in possesso di (tutti o alcuni) beni ereditati e intende accettare l’eredità con beneficio d’inventario, lo deve fare entro tre mesi dalla data della morte. Se l’inventario non è compiuto nei tre mesi, l’accettante decade dal beneficio e viene considerato erede puro e semplice con la conseguenza che dovrà farsi carico di tutti gli eventuali debiti del defunto.
- Se l’erede non è in possesso di beni appartenenti al defunto, può chiedere l’accettazione con beneficio di inventario entro dieci anni dalla morte. L’inventario deve essere compiuto entro tre mesi dalla data della dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario.
Possono chiedere l’inventario:
- gli eredi
- i creditori del defunto
- l’esecutore testamentario
- le persone che hanno diritto ad ottenere la rimozione dei sigilli (art. 763 c.p.c.)
Le operazioni di inventario e la documentazione necessaria, nonché le disposizioni in tema di avvisi, sono indicati anche nelle Linee guida presenti nella sezione “Moduli”.
COME E DOVE FARLO
Per effettuare l’inventario è necessario depositare la domanda per la nomina di un Cancelliere ai sensi dell’art. 769 c.p.c. nella cancelleria Volontaria Giurisdizione del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (ossia il luogo dell’ultimo domicilio del defunto).
L’ istanza deve includere l’autocertificazione circa l’esistenza di chiamati alla successione che può supplire la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e deve essere corredata:
L’ istanza deve includere l’autocertificazione circa l’esistenza di chiamati alla successione che può supplire la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e deve essere corredata:
- documento di riconoscimento di chi presenta il ricorso – in originale e in fotocopia;
- dal certificato di morte in carta semplice - fotocopia;
- codice fiscale del defunto (copia del tesserino sanitario) – fotocopia;
- dalla copia conforme del testamento, se esistente.
PAGAMENTI
- € 98,00 contributo unificato (sono esenti dal C.U. tutele curatele amministrazioni di sostegno e minori)
- € 27,00 per diritti di cancelleria
- pagamento della tassa di registrazione dell’inventario pari ad € 200,00 da effettuarsi successivamente alla chiusura dell’inventario e del suo deposito in cancelleria, il relativo verbale sarà inviato all’Ufficio del Registro; il giorno dell'appuntamento, il Cancelliere provvederà a compilare la delega mod. F24 ordinario per il pagamento dell’imposta di registro di € 200,00, che dovrà essere pagata presso un Istituto di credito.
- 1 marca da bollo da € 16,00 ogni 4 pagine di verbale, da effettuarsi al momento della chiusura del verbale;
- 1 marca da bollo da € 2,00 per ogni allegato al verbale, da effettuarsi al momento della chiusura del verbale;
- In caso di copia conforme, è prevista 1 marca da bollo da € 16,00 per ogni 4 pagine + 1 pagoPA da 11,80 ogni 4 pagine (senza urgenza, ossia con rilascio dopo tre giorni), oppure un pagoPA da € 35,40 ogni 4 pagine (con urgenza, con rilascio entro tre giorni);
- In caso di copia semplice, un pagoPA da € 1,47 ogni 4 pagine (senza urgenza) o un pagoPA da € 4,41 ogni 4 pagine (con urgenza).
RIFERIMENTI NORMATIVI
Artt. 485 e ss. c.c..; art. 769 c.p.c. e ss. con le modificazioni apportate dalla L. 17 febbraio 2012, n. 10
MODULI
In fase di inserimento:
1. Modulo istanza nomina cancelliere2. Modulo istanza proroga termini
3. Modulo pagoPA
4. Decreto del Presidente del Tribunale e linee guida